Il consiglio dell'esperto
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L'esperto risponde...
Data Pubblicazione :
18/03/2008
DICIOTTO MESI PER LA RESIDENZA
Sono in procinto di acquistare un immobile prima casa. Dal momento in cui farò l'atto, passerà molto tempo prima che possa andare ad abitarci (più di un anno). Ho sentito, però, che il termine entro il quale chi acquista un immobile avvalendosi delle "agevolazioni prima casa" deve prendere la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile è stato portato a 18 mesi, anzichè 1 anno. Da quando si applica questa modifica?
La disposizione cui questa persona fa riferimento (articolo 33. comma 18, della legge n. 388 del 2000) è in vigore già da tempo(per la precisione dal 1 Gennaio 2001). Questo termine deve rifarsi agli atti di compravendita stipulati (comprese le donazioni) a partire da tale data.

Autore
:
Data Pubblicazione :
18/03/2008
BENEFICI PRIMA CASA
Per cause di forza maggiore sono in procinto di vendere l'unico mio appartamento acquistato 3 anni fa con i benefici prima casa. In questi anni l'appartamento è stato dato regolarmente in affitto, mentre io continuavo a vivere con i miei genitori. Non potendo riacquistare un altro immobile entro un anno è vero che perderò i benefici fiscali e dovrò pagare la differenza di tasse?
Purtroppo si. L'acquirente decade dai benefici, e deve corrispondere la differenza d'imposta, gli interessi di mora e la sanzione pari al 30% se vende l'abitazione prima di 5 anni dall'acquisto, a meno che non proceda al riacquisto, entro 1 anno dalla vendita, di altro immobile da adibire a prima abitazione principale.

Autore
:
MARCO MANNA
Data Pubblicazione :
10/01/2008
ALTERNATIVA PER LA CASA AI FIGLI
Siamo una coppia di sposi in regime di comunione dei beni ed abbiamo al 50 per cento la proprietà della nostra prima casa. Vorremmo acquistare un’altra casa per i nostri due figli e vorremmo sapere qual è la soluzione migliore per l’intestazione dell’immobile per poter beneficiare della agevolazioni fiscali; in particolare se è conveniente il ricorso all’usufrutto, fruire di un mutuo prima casa ( per la casa già di nostra abitazione non è stato acceso nessun mutuo) e come godere delle aliquote agevolate dell’imposta di registro e dell’Iva.
Per l’applicazione delle aliquote agevolate del 4 per cento e del 3 per cento, ai fini rispettivamente Iva e imposta di registro, agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, devono ricorrere contemporaneamente le seguenti condizione:
a) l’immobile deve essere ubicato nel comune dove l’acquirente ha o stabilirà la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività;
b) l’acquirente non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile;
c) l’acquirente non deve essere inoltre titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in questione.
Per quanto riguarda gli interessi passivi su mutui ipotecari, la detrazione spetta se il mutuo è finalizzato all’acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale del contribuente stesso o di un suo familiare. L’immobile deve divenire dimora abituale entro un anno dall’acquisto e quest’ultimo deve avvenire nei 12 mesi successivi o antecedenti alla data di stipula del mutuo. La detrazione degli interessi passivi non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare.Pertanto, se risultano soddisfatte le condizione sopra elencate, previste per l’applicazione delle aliquote agevolate, potete acquistare voi l’immobile e poi contrarre il mutuo per abitazione principale (che, per la detrazione dei relativi interessi, deve risultare dimora abituale dei familiari), altrimenti, per usufruire dell’agevolazione “prima casa”, l’immobile deve essere acquistato dai figli, ma in questo caso non sarà possibile detrarre gli interessi del mutuo..

Autore
:
MARCO MANNA